Nel decreto legge che il Governo si appresta a varare in tema di liberalizzazioni un posto di rilievo è dedicato alla riforma delle professioni; gli artt. da 7 a 9 della bozza del decreto dispongono:
1. L’abolizione totale delle tariffe professionali;
2. L’obbligo di comunicazione del preventivo e di possedere una assicurazione professionale;
3. L’ampliamento delle opportunità di svolgimento del praticantato nelle università.
La soppressione delle tariffe prosegue quanto già tracciato dall’art. 3, comma 5, lettera d) del D.L. 138/2011, con lo scopo di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza nei rapporti tra cliente e professionista: la manovra di Ferragosto aveva, infatti, introdotto la pattuizione scritta dei compensi spettanti al professionista, mantenendo l’ancoraggio alle tariffe professionali che però, essendo derogabili, costituivano solo un primo punto di riferimento; col nuovo D.L., invece, la fissazione dei compensi professionali è rimessa interamente alla libera contrattazione tra le parti.
Secondo il piano del Governo, la trasparenza dei rapporti tra cliente e professionista impone (art.
che questi predisponga un preventivo delle prestazioni da sottoporre al cliente, la cui omissione costituirà violazione dei codici deontologici, divenendo, allorchè accettato, lo strumento base su cui fondare la successiva lettera d’incarico.
Con le nuove norme, l’attenzione ai costi e alle modalità di esecuzione dell’incarico è così di fatto spostata alla fase preliminare alla assunzione dell’incarico, col fine di consentire al committente il confronto tra le offerte di diversi professionisti: tale scenario enfatizza, dunque, la fase iniziale del rapporto professionista-cliente, nel tentativo di porre quest’ultimo in condizione di mettere bene a fuoco quali prestazioni gli occorrono e di conoscerne il relativo costo.
Se, da un lato, tale modus operandi ha il pregio di “forzare” le parti a meglio definire modalità, termini e prezzi di svolgimento dell’incarico, riducendo così il rischio di successive contestazioni, dall’altro non risolve il problema ove, successivamente, si rendano necessarie nuove prestazioni del professionista: in tali casi, la soluzione migliore consisterebbe in una rinegoziazione o, in un aggiornamento delle obbligazioni e dei costi previsti nell’incarico, ma non sempre ciò è possibile.
Ad es. è difficile prevedere il numero di udienze necessarie ad un avvocato per completare il patrocinio di una causa, come pure imprevedibili possono essere il numero delle riunioni con il cliente o con altre parti (v. es. il numero di visite di D.L., o per la sicurezza in cantiere, ecc.).
La sottoposizione del preventivo al cliente viene così a rappresentare un obbligo deontologico e la sua eventuale omissione viene a costituire un illecito disciplinare; le categorie professionali dovranno pertanto adeguare i propri codici deontologici entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto: in sostanza, il cliente che si vedesse rifiutare la presentazione del preventivo potrebbe rivolgersi agli ordini professionali, che provvederebbero ad irrogare le relative sanzioni disciplinari.
L’art. 8 del D.L. impone al professionista di indicare, nella stesura del preventivo, l’esistenza di una copertura assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, richiamando quanto già sancito dal D.L. 138/2011, dunque confermando la volontà del legislatore di enfatizzare la fase preliminare all’assunzione dell’incarico, in cui deve apparire anche la garanzia assicurativa; da notare che né il D.L. 138/2011 né il nuovo D.L. prevedono sanzioni in merito, ma è ragionevole pensare che anche queste circostanze verranno considerate in revisione dei codici deontologici.
L’art. 9 della bozza di D.L. contiene importanti novità in tema di svolgimento del tirocinio per l’accesso alle professioni (praticantato) che, già modificata dal D.L. 138/2011, potrà essere svolto:
- in concomitanza con il corso di laurea, se esiste una convenzione tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- nell’ultimo biennio di studi, se previsto dallo statuto o dal regolamento dell’università.
Coi nuovi percorsi per giungere all’esame di Stato si dovrebbe, secondo le intenzioni, agevolare l’accesso dei più giovani alle professioni; ciò, assieme alle nuove regole per la definizione degli incarichi, potrebbe stimolare la concorrenza tra professionisti e ridurre i costi dei servizi a beneficio dei clienti, anche se resta da verificare che ciò non si traduca in una nuova corsa al massimo ribasso, con generale decadimento delle prestazioni professionali.
Asso Lombardia – Architetti e Ingegneri liberi professionisti
Gennaio 2012
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